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Commercializzazione durante il periodo di conversione

Opportunità commerciali

Le opportunità commerciali per i prodotti di conversione sono indicate in

Opportunità commerciali (rubrica Mercato, D/F)

Consigli per la commercializzazione durante il periodo di conversione

Questa pagina contiene esclusivamente informazioni sulla commercializzazione di prodotti di conversione. Per conoscere la situazione del mercato dei prodotti biologici o della Gemma, fare clic sulla pagina Mercato qui sopra.

Per superare economicamente il periodo di conversione, è importante chiarire in anticipo le possibilità di commercializzazione. Ci sono pochi acquirenti che accettano i prodotti in conversione. Ecco i motivi:

  • All’acquirente non conviene dichiarare e commercializzare separatamente le quantità per lo più ridotte di prodotti in conversione.
  • Poco interesse da parte dei commercianti finali (negozi, grandi distributori).

Importante:
Se i prodotti raccolti dalle colture svernanti devono essere commercializzati come merci in conversione nel primo anno di conversione, l’azienda deve essere registrata per la conversione prima della data prevista per la semina. Le colture corrispondenti devono essere coltivate biologicamente partendo dalla semina.

Vendita diretta

La vendita diretta è una buona alternativa. È importante offrire una confezione adeguata e una chiara dichiarazione. Nel suo shop online, Bio Suisse mette a disposizione diversi materiali da imballaggio anche per le aziende in conversione:

Vendita diretta (rubrica Mercato)

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Stato degli animali durante il periodo di conversione

Importante: lo stato di un animale o di un prodotto non è mai superiore allo stato dell’azienda.

1. Animali nati prima o durante il periodo di conversione presso l’azienda in conversione

Dopo il controllo e la certificazione, ma non prima del 1o maggio del primo anno di conversione e fino al 31 dicembre del secondo anno di conversione, questi animali sono considerati come animali in conversione.
A partire dal 1o gennaio del terzo anno, gli animali sono considerati animali biologici.

2. Animali biologici acquistati dall’azienda in conversione

Sono considerati animali in conversione durante il periodo di conversione e animali biologici a partire dal 1o gennaio del terzo anno.

3. Animali non biologici acquistati dall’azienda in conversione

(Per i bovini riacquistati da un’azienda non biologica nell’ambito di un contratto di allevamento, si applica il regolamento speciale al punto 3.a).

Questi animali sono considerati animali in conversione durante il periodo di conversione.
A partire dal 1o gennaio del terzo anno, sono considerati animali biologici, a condizione che abbiano completato i termini di attesa (vedere sotto).

Le seguenti restrizioni si applicano all’acquisto di animali non biologici:

Su richiesta e nei casi qui sotto elencati, l’ente di certificazione in accordo con la CMP può autorizzare singole aziende a stabulare animali provenienti da aziende non biologiche fino a un massimo del 40 % del patrimonio zootecnico, se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in quantità sufficienti:

a) Estensione importante della detenzione;
b) Cambiamento di razza;
c) Costituzione di un nuovo ramo della produzione animale;
d) Necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice;
e) Rischio di estinzione di una determinata razza (presente nell’elenco di ProSpecieRara);
f) Razze con popolazioni molto piccole (razze di nicchia) che non superano il 10 % del patrimonio di animali adulti.

In accordo con gli enti di certificazione, le giovani femmine nullipare che rientrano nella categoria e), possono essere acquistate annualmente da aziende non biologiche in ragione di un 10 % massimo del patrimonio di animali adulti, qualora gli animali di aziende biologiche non siano disponibili in quantità sufficiente. L’acquisto di tali animali deve essere segnalato durante il controllo.

La CMP, in accordo con l’ente di certificazione, autorizza il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio con animali provenienti da aziende non biologiche in caso di mortalità elevata a causa di epizoozia o di catastrofe, qualora gli animali provenienti da allevamenti biologici non siano disponibili in numero sufficiente.

I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da aziende non biologiche.

La definizione di «costituzione» secondo l’art. 16f dell’OrdB è molto ampia, ciò significa che la costituzione può essere ripetuta. Possono però essere acquistati animali non biologici solo se non sono disponibili animali bio.

Termini di attesa per animali non biologici acquistati

  • 12 mesi se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie bufali e bisonti) e, in caso di animali caratterizzati da vita breve, in ogni caso almeno tre quarti della loro vita;
  • 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini;
  • 6 mesi se si tratta di animali da latte;
  • 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell’età di tre giorni;
  • 6 settimane per il pollame destinato alla produzione di uova.

3.a Rientro di animali da allevamento non biologici nelle aziende in conversione

Gli animali dell’azienda in conversione possono ritornare all’azienda in conversione da un’azienda di allevamento non biologico se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (Direttive Bio Suisse, parte II, art. 4.4.4):

  • Il contratto di allevamento è stato stipulato prima della notifica di conversione.
  • Gli animali sono stati trasferiti nell’azienda non biologica per l’allevamento prima dell’inizio della conversione.
  • Gli animali devono rientrare nell’azienda entro il periodo di conversione.
  • I termini d’attesa devono essere rispettati.

4. Vendita di animali di un’azienda in conversione ad un’azienda bio

Dopo aver superato il termine di attesa (vedi sopra), tali animali sono considerati animali biologici nell’azienda biologica. Gli animali possono completare il termine di attesa nell’azienda in conversione o parzialmente presso l’azienda biologica.

Esempio:
Un’azienda biologica compra a metà maggio una mucca da un’azienda in conversione al suo primo anno di conversione. L’azienda biologica può vendere il latte di questa mucca come latte biologico a partire dal 1o luglio. L’azienda biologica può vendere tuttavia la carne di questa mucca come carne biologica solo dal 1o gennaio successivo.

Commercializzazione di latte e uova

I periodi di attesa menzionati qui sopra si riferiscono agli animali da allevamento e da macello. Dopo l’inizio del periodo di conversione, il latte e le uova possono essere commercializzati come prodotti di conversione non appena l’azienda ottiene la certificazione, ma non prima del 1o maggio. Ciò si intende valido anche per tutti i prodotti vegetali, come indicato nella grafica.

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Vignette Traffico di animali per il periodo di conversione

Le aziende in conversione che necessitano delle vignette Traffico di animali di Bio Suisse ma che non le hanno ancora ricevute, possono comunicarlo a Bio Suisse utilizzando le seguenti coordinate: Tel. 061 204 66 66, bio(at)bio-suisse.ch

Le aziende in conversione che sono già registrate a sistema possono ordinare le vignette online. Il logo di conversione viene inserito automaticamente dal sistema.

Nel promemoria troverete informazioni dettagliate:
Vignette Traffico per animali inconversione (129.5 KB) (in tedesco)

 

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 06.10.2021

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